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Domande e risposte divorzio

  • Servizio attivo

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile.

A chi è rivolto

A chiunque voglia divorziare.

Descrizione

I coniugi che non hanno figli minori o che non hanno figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014). L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota - Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Cosa serve

Fase istruttoria: 
Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo. Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Redazione dell'accordo:
Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo:
Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall'accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa si ottiene

Domande e risposte divorzio.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Rivolgersi all'ufficio

Servizio immediato

Costi

Prima della redazione dell'accordo i coniugi devo provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 euro tramite pagamento all'Ufficio Economato del Comune che rilascerà apposita ricevuta.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Normativa
Legge n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
Legge n. 162 del 10 novembre 2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
D.M. del 27 febbraio 2001, in GU n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"
DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e circolari integrative

Argomenti
Ultima modifica: lunedì, 15 aprile 2024

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